Qualche settimana fa, nelle storie di Instagram, ho invitato chi mi segue a pormi delle domande su uno degli argomenti più dibattuti quando si parla di agenzie immobiliari: le provvigioni.
L’iniziativa ha riscosso parecchio successo e quindi, per fare un po’ di (necessaria) chiarezza sull’argomento, ho deciso di rispondere direttamente qui così potrò farlo in modo approfondito.
Q&A: domande e risposte
La regola generale vuole che le provvigioni siano a carico di entrambe le parti, sia venditore sia acquirente. L’art. 1755 del Codice civile, ovvero quello che regola la provvigione, specifica anche un aspetto molto importante “La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.
Quindi è ammessa l’ipotesi che il venditore e l’acquirente paghino due percentuali differenti.
Sì, all’importo bisogna sempre aggiungere l’Iva del 22%.
La risposta è semplice: perché è così che vuole la legge.
Infatti anche in questo caso la legge parla chiaro: la provvigione dell’agenzia immobiliare matura nel momento in cui tra le parti si forma un vincolo giuridico che le impegna a concludere l’affare. Nel caso di acquisto di un immobile, il vincolo è costituito dal compromesso, vale a dire il contratto preliminare.
Ma attenzione: una cosa che spesso non si considera è che, una volta accettata dal venditore e dopo aver informato in modo adeguato l’acquirente, la proposta di acquisto si converte automaticamente in un contratto preliminare.
Quindi, se dobbiamo attenerci esclusivamente quello che prevede il Codice civile, il lavoro dell’agente immobiliare può considerarsi concluso nel momento in cui avviene l’accettazione della proposta d’acquisto ecco perché l’agente immobiliare non è tenuto a restituire la provvigione nel caso in cui dovesse saltare il rogito.
Tutto il resto, come per esempio assistere in modo attivo le parti fino al giorno del rogito, è da considerarsi “un di più” che ormai si è trasformato in prassi per gran parte delle agenzie immobiliari (fortunatamente).
Anche se può sembrare strano, per quanto riguarda gli importi che un’agenzia può richiedere, non esiste una legge che impone dei limiti entro i quali l’agenzia deve restare ma generalmente ci si attiene a quella che è la richiesta media dell’area in cui si lavora.
Per questa ragione l’importo o la percentuale richiesta può variare in base alle località, alla zona, all’agenzia e alla tipologia d’immobile.
Per quanto riguarda le compravendite, nell’area di Milano, la percentuale richiesta a entrambe le parti si attesta tra il 2,5% e il 5% + iva sul prezzo finale di vendita.
Per operazioni al di sotto dei 200.000 euro, in linea di massima, si abbandona la percentuale e si richiede un importo fisso + iva.L’unico denominatore comune sotto questo aspetto è l’IVA che è sempre al 22%.
Sì è vero ma solo l’acquirente può portare in detrazione i costi d’agenzia per l’acquisto della casa da adibire ad abitazione principale.
La detrazione è pari al 19%, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Spero che questo articolo possa tornarti utile.